Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione autonoma Valle D'Aosta, in persona dell'on.le presidente della giunta regionale, sig. Dino Vie'rin, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 4663 del 30 dicembre 2000, rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata da notifica Bastrenta di Aosta in data 9 gennaio 2001 rep. n. 19088) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio del ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modfiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2000. Premesso in fatto L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 8, prevede l'emanazione di regolamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui al suo allegato 1. Al numero 17 del menzionato allegato 1, fra i procedimenti da sottoporre a delegificazione, nei termini sopra precisati, sono espressamente menzionati i "Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche' di donazioni o lasciti in favore di enti". L'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa, era gia' stato delegato alla regione ricorrente sulla base dell'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e dell'art. 12 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641). In base alla delega disposta dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal n. 17 del suo allegato 1, e' stato adottato il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, meglio precisato in epigrafe. L'art. 1, comma 1, del regolamento in questione prevede che "salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture". In via generale, il regolamento in questione individua nel prefetto della provincia in cui e' stabilita la sede dell'ente l'organo cui sono attribuite le competenze in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private. Fra le disposizioni transitorie e finali, l'art. 10 del regolamento in questione prevede che "i compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di Governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio". Motivi di diritto 1. - Il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, impugnato con il presente ricorso, e' illegittimo, in quanto si pone in violazione dei principi di cui al titolo IX dello statuto di autonomia speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) in materia di rapporti fra lo Stato e la regione, comprimendo le funzioni assegnate al presidente della giunta regionale dallo statuto e, dunque, incidendo sulla sfera di autonomia della Regione. In particolare, l'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ha attribuito al presidente della commissione di coordinamento le funzioni che nelle altre regioni sono attribuite al prefetto, non tenendo cosi' conto della specificita' dell'ordinamento valdostano. In tale ordinamento le funzioni prefettizie sono state attribuite, fin dall'art. 4, comma 1, d.l. lgt. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, al presidente del consiglio della Valle ("Il presidente del consiglio della Valle esegue le deliberazioni del consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto, in quanto non rientrino nelle competenze del consiglio della Valle"), cui poi, in base all'entrata in vigore dello statuto di autonomia speciale, e' subentrato il presidente della giunta regionale. Il principio in questione e' stato accolto ed ampliato dall'art. 44 dello stesso statuto di autonomia speciale. E' stato poi ribadito dall'art. 16, legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta (ora art. 15, legge 26 novembre 1981, n. 690) e dagli articoli 10, 14, 58 e 70 della legge 16 maggio 1978, n. 196, che reca le norme di attuazione dello statuto valdostano. E' incidentalmente da dire che anche la dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della formula adottata dall'art. 44 dello statuto e di quella dell'art. 4 del menzionato d.lgs. 7 settembre 1945, n. 545, ha comunque affermato che "circa l'esercizio delle funzioni prefettizie e' da ritenere ancora vigente" tale ultima disposizione (cosi': Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, t. 2, Padova, 1976, 814). E, d'altra parte, al d.lgs. 7 settembre 1945, n. 545, il legislatore statale ha poi riconosciuto una resistenza rinforzata rispetto alle modifiche, con l'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), che ha incluso le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale. 2. - Sulla base di quanto sopra esposto, viene ad evidenziarsi che il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e' stato emanato al di la' dei limiti contenuti nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, incidendo illegittimamente sulle funzioni del presidente della giunta regionale, determinando cosi' una compressione della sfera di autonomia speciale della regione stessa. Appare infatti innegabile che la particolare posizione e le specifiche attribuzioni riconosciute al presidente della giunta regionale dall'art. 44 dello statuto sono elementi fondamentali, che caratterizzano l'autonomia speciale della Valle. Cio' e' del resto dimostrato dalla collocazione della relativa disciplina nell'ambito del titolo IX dello statuto, che definisce l'assetto dei rapporti fra lo Stato e la regione: l'atto impugnato viene ad alterare l'equilibrio di tali rapporti, come voluti dal legislatore costituzionale. L'invasivita' dell'atto e' tanto piu' evidente se si considera il ruolo rivestito dal presidente della commissione di coordinamento di "rappresentante del Ministero dell'interno", quale e' espressamente enunziato negli articoli 31 e 45 dello statuto di autonomia speciale (dettati, rispettivamente, in tema di iter delle leggi regionali e di composizione della commissione di coordinamento). In tali termini, il provvedimento impugnato viene a reintrodurre surrettiziamente nella Valle d'Aosta la figura del prefetto, per l'esercizio di funzioni che potrebbero essere svolte, senza alcuna controindicazione, dal presidente della giunta regionale, al pari delle altre funzioni prefettizie che tale organo e' chiamato a svolgere (ed ha sempre svolto) nella Valle. La compressione d'altro canto delle funzioni statutarie del presidente della giunta regionale si traduce in una compressione della stessa autonomia speciale della ricorrente regione, che da cio' trae la sua legittimazione ad impugnare il provvedimento ed a sollevare il relativo conflitto di attribuzioni. L'impugnato decreto e' pertanto invasivo e lesivo della competenza regionale. Interessa percio' alla regione sentire dichiarare l'impugnato decreto illegittimo e nullo in quanto invasivo e comunque in contrasto con le competenze regionali.