Ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  della regione autonoma
  Valle  D'Aosta,  in  persona  dell'on.le  presidente  della  giunta
  regionale, sig. Dino Vie'rin, autorizzato con delibera della giunta
  regionale  n. 4663 del 30 dicembre 2000, rappresentato e difeso (in
  virtu'  di  procura  autenticata  da notifica Bastrenta di Aosta in
  data   9  gennaio  2001  rep.  n. 19088)  dall'avv.  prof.  Gustavo
  Romanelli,   e   presso   lo   studio  del  medesimo  elettivamente
  domiciliato  in  Roma,  via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del
  Consiglio   del   ministri,  in  persona  dell'on.  Presidente  del
  Consiglio  pro-tempore,  domiciliato per la carica in Roma, Palazzo
  Chigi,  nonche'  presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma,
  via  dei  Portoghesi  n. 12, in relazione al decreto del Presidente
  della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n. 361 "Regolamento recante
  norme  per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
  persone   giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modfiche
  dell'atto  costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della
  legge 15 marzo 1997, n. 59)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
  serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2000.

                          Premesso in fatto

    L'art. 20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 8, prevede
  l'emanazione  di  regolamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.
  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
  procedimenti  di cui al suo allegato 1. Al numero 17 del menzionato
  allegato 1, fra i procedimenti da sottoporre a delegificazione, nei
  termini   sopra   precisati,   sono   espressamente   menzionati  i
  "Procedimenti  di  riconoscimento di persone giuridiche private, di
  approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
  di  autorizzazione  all'acquisto di beni immobili, all'accettazione
  di  atti  di  liberalita'  da  parte  di associazioni o fondazioni,
  nonche' di donazioni o lasciti in favore di enti".
    L'esercizio  delle  funzioni  amministrative di organi centrali e
  periferici  dello  Stato  concernenti  le persone giuridiche di cui
  all'art. 12   del   codice   civile,   che  operano  esclusivamente
  nell'ambito  della  regione  e  nelle  materie  di competenza della
  stessa,  era gia' stato delegato alla regione ricorrente sulla base
  dell'art. 42   della   legge  16  maggio  1978,  n. 196  (norme  di
  attuazione   dello   statuto   speciale   della  Valle  d'Aosta)  e
  dell'art. 12   del  d.P.R.  22  febbraio  1982,  n. 182  (norme  di
  attuazione  dello  statuto speciale della regione Valle d'Aosta per
  la  estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio
  1977,  n. 616  e  della  normativa relativa agli enti soppressi con
  l'art. 1-bis  del  decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito
  nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).
    In  base  alla  delega disposta dall'art. 20 della legge 15 marzo
  1997,  n. 59  e  dal n. 17 del suo allegato 1, e' stato adottato il
  d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, meglio precisato in epigrafe.
    L'art. 1,  comma  1,  del  regolamento  in  questione prevede che
  "salvo  quanto  previsto  dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
  fondazioni  e  le altre istituzioni di carattere privato acquistano
  la  personalita'  giuridica  mediante il riconoscimento determinato
  dall'iscrizione  nel  registro  delle persone giuridiche, istituito
  presso le prefetture".
    In  via  generale,  il  regolamento  in  questione  individua nel
  prefetto  della  provincia  in  cui  e' stabilita la sede dell'ente
  l'organo   cui   sono   attribuite  le  competenze  in  materia  di
  riconoscimento delle persone giuridiche private.
    Fra   le   disposizioni   transitorie  e  finali,  l'art. 10  del
  regolamento  in  questione prevede che "i compiti spettanti in base
  alle  disposizioni  del  presente  regolamento  al  prefetto e alle
  prefetture  si  intendono  riferiti,  per  le  province autonome di
  Trento  e  di  Bolzano  ai  commissari  di  Governo e ai rispettivi
  uffici,  e  per  la  regione  Valle  d'Aosta  al  presidente  della
  commissione di coordinamento e al suo ufficio".
                          Motivi di diritto
    1.  -  Il  d.P.R.  10  febbraio  2000,  n. 361,  impugnato con il
  presente  ricorso,  e' illegittimo, in quanto si pone in violazione
  dei  principi  di  cui  al  titolo  IX  dello  statuto di autonomia
  speciale  (legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) in materia
  di  rapporti  fra  lo  Stato  e la regione, comprimendo le funzioni
  assegnate  al  presidente  della  giunta regionale dallo statuto e,
  dunque, incidendo sulla sfera di autonomia della Regione.
    In particolare, l'art. 10 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ha
  attribuito  al  presidente  della  commissione  di coordinamento le
  funzioni  che  nelle altre regioni sono attribuite al prefetto, non
  tenendo cosi' conto della specificita' dell'ordinamento valdostano.
  In  tale ordinamento le funzioni prefettizie sono state attribuite,
  fin  dall'art. 4,  comma  1,  d.l.  lgt.  7  settembre  1945 n. 545
  sull'ordinamento  amministrativo della Valle d'Aosta, al presidente
  del consiglio della Valle ("Il presidente del consiglio della Valle
  esegue le deliberazioni del consiglio ed ha la rappresentanza della
  Valle.  Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti
  conferiscono  al prefetto, in quanto non rientrino nelle competenze
  del consiglio della Valle"), cui poi, in base all'entrata in vigore
  dello  statuto  di  autonomia speciale, e' subentrato il presidente
  della giunta regionale.
    Il   principio   in   questione  e'  stato  accolto  ed  ampliato
  dall'art. 44  dello  stesso statuto di autonomia speciale. E' stato
  poi   ribadito   dall'art. 16,  legge  6  dicembre  1971,  n. 1065,
  sull'ordinamento  finanziario  della  Valle  d'Aosta  (ora art. 15,
  legge  26  novembre  1981, n. 690) e dagli articoli 10, 14, 58 e 70
  della legge 16 maggio 1978, n. 196, che reca le norme di attuazione
  dello  statuto  valdostano. E' incidentalmente da dire che anche la
  dottrina  che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della formula
  adottata  dall'art. 44  dello  statuto  e di quella dell'art. 4 del
  menzionato  d.lgs.  7 settembre 1945, n. 545, ha comunque affermato
  che  "circa  l'esercizio  delle funzioni prefettizie e' da ritenere
  ancora   vigente"   tale   ultima   disposizione  (cosi':  Mortati,
  Istituzioni  di  diritto  pubblico,  t.  2,  Padova, 1976, 814). E,
  d'altra  parte,  al d.lgs. 7 settembre 1945, n. 545, il legislatore
  statale ha poi riconosciuto una resistenza rinforzata rispetto alle
  modifiche, con l'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (norme di
  attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), che
  ha incluso le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle
  d'Aosta   in  esso  contenute  fra  le  norme  che  possono  essere
  modificate  soltanto  con  il  procedimento  di cui all'art. 48-bis
  dello statuto di autonomia speciale.
    2.  -  Sulla  base di quanto sopra esposto, viene ad evidenziarsi
  che  il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e' stato emanato al di la'
  dei  limiti  contenuti  nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59,
  incidendo  illegittimamente  sulle  funzioni  del  presidente della
  giunta  regionale,  determinando cosi' una compressione della sfera
  di   autonomia   speciale  della  regione  stessa.  Appare  infatti
  innegabile   che   la   particolare   posizione   e  le  specifiche
  attribuzioni  riconosciute  al  presidente  della  giunta regionale
  dall'art. 44   dello   statuto   sono  elementi  fondamentali,  che
  caratterizzano  l'autonomia speciale della Valle. Cio' e' del resto
  dimostrato dalla collocazione della relativa disciplina nell'ambito
  del  titolo  IX dello statuto, che definisce l'assetto dei rapporti
  fra  lo  Stato  e  la  regione:  l'atto impugnato viene ad alterare
  l'equilibrio   di   tali  rapporti,  come  voluti  dal  legislatore
  costituzionale.
    L'invasivita' dell'atto e' tanto piu' evidente se si considera il
  ruolo  rivestito  dal presidente della commissione di coordinamento
  di   "rappresentante   del   Ministero   dell'interno",   quale  e'
  espressamente  enunziato  negli  articoli 31  e 45 dello statuto di
  autonomia speciale (dettati, rispettivamente, in tema di iter delle
  leggi   regionali   e   di   composizione   della   commissione  di
  coordinamento).
    In  tali termini, il provvedimento impugnato viene a reintrodurre
  surrettiziamente  nella  Valle  d'Aosta la figura del prefetto, per
  l'esercizio  di funzioni che potrebbero essere svolte, senza alcuna
  controindicazione,  dal  presidente della giunta regionale, al pari
  delle  altre  funzioni  prefettizie  che  tale organo e' chiamato a
  svolgere (ed ha sempre svolto) nella Valle. La compressione d'altro
  canto   delle  funzioni  statutarie  del  presidente  della  giunta
  regionale  si  traduce  in  una compressione della stessa autonomia
  speciale  della  ricorrente  regione,  che  da  cio'  trae  la  sua
  legittimazione  ad  impugnare  il  provvedimento  ed a sollevare il
  relativo conflitto di attribuzioni.
    L'impugnato   decreto   e'   pertanto  invasivo  e  lesivo  della
  competenza   regionale.  Interessa  percio'  alla  regione  sentire
  dichiarare  l'impugnato  decreto  illegittimo  e  nullo  in  quanto
  invasivo e comunque in contrasto con le competenze regionali.